Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011 la durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari è prorogata di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni di cui al D.P.C.M. 5 aprile 2011.
Misure contro la tratta di persone
Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 concernente misure contro la tratta di persone – Programmi di assistenza. (Avviso n. 5 /2010)
Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilità di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237, emanato in attuazione dell’art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone.
Immigrati e salute: che fare?
Per i cittadini stranieri che hanno fatto domanda di regolarizzazione occorre l’iscrizione temporanea alla Asl del domicilio indicato nella domanda. L’Asl a sua volta richiederà due documenti: la dichiarazione dei dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita) e copia della documentazione dell’avvenuta richiesta di regolarizzazione. Per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno per iscriversi al SSN sono necessari copia del permesso di soggiorno, codice fiscale e autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora. Per i cittadini stranieri irregolari è previsto il rilascio del tesserino STP (che sta per “stranieri temporaneamente presenti”) da parte degli ospedali. Tale tesserino viene rilasciato per le cure urgenti (e cioè cure che non possono essere rimandate senza pericolo di vita o danno alla persona), per le cure essenziali (cioè prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato ma che nel tempo potrebbero creare maggiori danni alla salute) e infine per interventi di medicina preventiva (ad esempio vaccini e tutela della gravidanza e della maternità).
http://blog.pazienti.org/blog/sanita-pazienti-magazine/immigrati-e-salute-informazioni-utili/
Visto studio, ecco il limite massimo
Ai sensi dell’articolo 44 – bis, comma 6 del D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004 in, il limite massimo di stranieri per l’ottenimento del visto per studio è di 5000 ingressi per la frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi; e di 5000 ingressi per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Inoltre le quote indicate sono ulteriormente ripartite tra le Regioni e le Provincie autonome all’interno dello stesso decreto.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Sportello_Info/DomandeFrequenti/Visto_per_Italia/
Matrimoni in Italia cosa fare
Lo straniero per contrarre matrimonio in Italia deve presentare il nulla osta, rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese, all’ufficiale dello stato civile e in generale rispettare tutte le condizioni previste dalla normativa italiana riguardanti la capacità di contrarre matrimonio (tra l’altro, libertà di stato, età minima) e l’assenza di situazioni personali ostative (ad esempio, impedimenti per parentela ed affinità).
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/circ.min.int.21.del.26.luglio.2011.pdf
Espulsioni. La legge è cambiata
Rimpatri volontari, un anno e mezzo nei Cie, allontanamento dei comunitari. Il testo del decreto del governo coordinato con le modifiche introdotte dal Parlamento
Rimpatri volontari, 18 mesi nei Centri di identificazione ed espulsione, allontanamento dei comunitari.
Sono alcune delle novità varate per decreto dal governo a fine giugno e confermate con poche modifiche a fine luglio dal Parlamento, che le ha convertite definitivamente in legge. Qui sotto potete scaricare il testo coordinato, in vigore dal 6 agosto scorso.
Ormai si possono espellere subito, accompagnandoli alla frontiera, i clandestini ritenuti pericolosi, quelli che potrebbero fuggire e quelli che disobbediscono a un foglio di via. A tutti gli altri si deve ordinare di lasciare l’Italia entro qualche giorno, ma la Polizia può controllare, in vari modi, che obbediscano.
Inoltre, è salito a diciotto mesi il tempo massimo di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione. Novità, infine, anche per i cittadini comunitari. Se non hanno i requisiti per rimanere in Italia e non obbediscono a un foglio di via, possono essere rimpatriati con la forza.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011 , n. 89 Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 144 del 23 giugno 2011), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari». (11A10775) (GU n. 181 del 5-8-2011 )












